Pubblicato il 19 ottobre 2026 · Aggiornato a .
In sintesi: levata del protesto
La levata del protesto è l'atto con cui un notaio, un ufficiale giudiziario o il segretario comunale certifica il mancato pagamento di un titolo di credito, assegno bancario o cambiale: per l'assegno va fatta entro il termine di presentazione di 8 o 15 giorni (art. 32 R.D. 1736/1933), poi la Camera di Commercio pubblica il nome nel Registro informatico dei protesti entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco.
- Chi la fa: notaio, ufficiale giudiziario o, dove mancano, segretario comunale (L. 349/1973).
- Cambiale a data certa: entro uno dei due giorni feriali dopo la scadenza.
- Assegno scoperto: pagando entro 60 giorni eviti CAI e sanzione, ma non la pubblicazione.
- Durata: il protesto resta nel Registro al massimo 5 anni (legge 18 agosto 2000, n. 235).
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Chi fa la levata del protesto
La levata del protesto la esegue un ufficiale levatore: il notaio, l'ufficiale giudiziario dell'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) del Tribunale o, dove mancano, il segretario comunale (L. 349/1973). L'atto, per mancato pagamento o mancata accettazione della cambiale tratta, indica data, luogo, richiedente, debitore e risposta (art. 71 legge cambiaria, art. 63 legge assegni).
Lo chiede il portatore del titolo di credito (assegno bancario, cambiale tratta o vaglia cambiario) per conservare l'azione di regresso, non la banca. Per cos'è il protesto e come si legge una visura, vedi la guida completa alla visura protesti.
Termini della levata: assegno e cambiale
I termini della levata del protesto: per l'assegno entro il termine di presentazione, 8 giorni dalla data se pagabile nello stesso Comune e 15 se altrove (art. 32 R.D. 1736/1933); per la cambiale a data certa entro uno dei due giorni feriali dopo la scadenza (art. 51 R.D. 1669/1933).
| Titolo | Termine per levare il protesto | Da quando si conta | Norma |
|---|---|---|---|
| Assegno pagabile nello stesso Comune | 8 giorni | Data indicata sull'assegno | art. 32 R.D. 1736/1933 |
| Assegno pagabile in altro Comune | 15 giorni | Data indicata sull'assegno | art. 32 R.D. 1736/1933 |
| Cambiale a data certa | Uno dei due giorni feriali successivi | Data di scadenza | art. 51 R.D. 1669/1933 |
Se il termine scade, il creditore perde il regresso verso i giranti, ma la somma dovuta resta.
Dalla levata al Registro: la timeline
Dopo la levata, il pubblico ufficiale invia alla Camera di Commercio competente per territorio (CCIAA), gestore del Registro informatico dei protesti, l'elenco dei titoli protestati fino al giorno 26, entro il giorno successivo alla fine del mese; la CCIAA li pubblica entro 10 giorni (D.M. 316/2000). Tra levata e pubblicazione passano circa 2-6 settimane.
Esempio: assegno scoperto
Un assegno da 1.200 € datato 2 marzo 2026, pagabile nello stesso Comune, va presentato e protestato entro il 10 marzo 2026; i 60 giorni per pagare (art. 8 L. 386/1990) partono da lì e scadono il 9 maggio 2026.
| Passaggio | Data nell'esempio | Regola |
|---|---|---|
| Data dell'assegno | 2 marzo 2026 | Inizio del termine di presentazione |
| Fine termine di presentazione e levata | Entro il 10 marzo 2026 | 8 giorni, art. 32 R.D. 1736/1933 |
| Elenco inviato alla CCIAA | Entro il 1° aprile 2026 | Protesti levati dal 27 febbraio al 26 marzo |
| Pubblicazione nel Registro | Entro l'11 aprile 2026 | 10 giorni dal ricevimento, D.M. 316/2000 |
| Scadenza per pagare ed evitare CAI e sanzione | 9 maggio 2026 | 60 giorni, art. 8 L. 386/1990 |
| Prima richiesta di riabilitazione | Da aprile 2027 | Un anno dalla pubblicazione, L. 108/1996 |
| Cancellazione automatica | Aprile 2031 | Massimo 5 anni, L. 235/2000 |
Esempio: cambiale non pagata
Una cambiale scaduta lunedì 11 maggio 2026 e non pagata va protestata il 12 o il 13 maggio. Entra nell'elenco 27 aprile-26 maggio, inviato entro il 1° giugno e pubblicato entro l'11 giugno 2026. Pagando entro un anno dalla data del protesto si chiede la cancellazione alla CCIAA (art. 4 L. 77/1955): vedi la guida su protesto pagato e uscita dal registro.
Vuoi sapere se il protesto è già stato pubblicato?
Dal 10 del mese successivo alla levata il protesto può essere già visibile a banche e finanziarie: controlla il Registro nazionale e ricevi l'esito in PDF, senza sportello.
- Visura Protesti — protesti di assegni e cambiali a tuo nome in tutta Italia
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I 60 giorni dell'assegno: cosa eviti e cosa no
Pagare un assegno protestato entro 60 giorni dalla fine del termine di presentazione evita la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) della Banca d'Italia e la sanzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG), ma non la pubblicazione nel Registro (art. 8 L. 386/1990). Si pagano assegno, interessi, penale del 10% e spese.
I passaggi:
- Calcolare la scadenza: data dell'assegno + 8 o 15 giorni di presentazione + 60 giorni (68 o 75 giorni in tutto).
- Sommare importo dell'assegno, interessi legali, penale del 10% e spese di protesto.
- Pagare con deposito vincolato presso la banca trattaria, oppure al portatore con quietanza a firma autenticata.
- Consegnare la prova di pagamento alla banca trattaria e al pubblico ufficiale levatore entro i 60 giorni.
- Verificare la pubblicazione su registroimprese.it, sezione Protesti: ricerca per nome (con provincia o data di nascita) e visura protesti.
- Conservare in originale assegno, atto di protesto e quietanza.
- Chiedere la riabilitazione al Tribunale di residenza dopo un anno dalla pubblicazione, poi la cancellazione alla CCIAA.
Procedura verificata il 19 ottobre 2026 sul portale ufficiale registroimprese.it (sezione Protesti).
| Situazione | Pubblicazione nel Registro | CAI (blocco assegni) | Sanzione del Prefetto | Uscita dal Registro |
|---|---|---|---|---|
| Assegno scoperto pagato entro 60 giorni | Sì, comunque | No | No, archiviata | Riabilitazione dopo 1 anno |
| Assegno scoperto pagato oltre i 60 giorni | Sì | Sì, revoca per 6 mesi | Sì, verbale entro 90 giorni | Riabilitazione dopo 1 anno |
| Assegno senza autorizzazione | Sì | Sì, automatica entro 20 giorni | Sì, anche se paghi | Riabilitazione dopo 1 anno |
| Cambiale pagata entro 12 mesi dalla levata | Sì, fino all'istanza | Non prevista | Non prevista | Istanza alla CCIAA, esito entro 20 giorni |
| Cambiale pagata oltre 12 mesi | Sì | Non prevista | Non prevista | Riabilitazione in Tribunale, poi CCIAA |
Protesto o dichiarazione della Banca d'Italia
Con gli assegni dematerializzati il mancato pagamento può essere constatato dalla Banca d'Italia con una dichiarazione sostitutiva del protesto (DSP), con gli stessi effetti del protesto per il regresso (art. 45 R.D. 1736/1933).
La Banca d'Italia trasmette ogni mese gli elenchi dei protesti alle Camere di Commercio, e i 60 giorni dell'art. 8 L. 386/1990 valgono anche per la "constatazione equivalente".
Controllare il Registro: canali, costi e tempi
Il Registro informatico dei protesti si consulta allo sportello di qualsiasi Camera di Commercio con una visura da 2,00 € a nominativo o un certificato da 5,00 € più 16,00 € di bollo; online su registroimprese.it tramite Telemaco. Il dato è nazionale, ultimi 5 anni.
| Canale | Costo | Tempi | Cosa ottieni |
|---|---|---|---|
| Sportello CCIAA, visura | 2,00 € a nominativo | In giornata, spesso su appuntamento | Dettaglio di ogni protesto |
| Sportello CCIAA, certificato | 5,00 € + 16,00 € di bollo | In giornata, spesso su appuntamento | Solo presenza o assenza di protesti |
| registroimprese.it (Telemaco) | Diritti di segreteria camerali | Online, con registrazione | Visura protesti o visura di non esistenza |
| Visu-Info | Abbonamento con prova a costo ridotto, prezzo mostrato prima del pagamento | PDF via email entro 24 ore | Visura protesti, senza sportello |
Passo per passo, vedi la guida alla verifica dei protesti a proprio nome.
Casi particolari
Nei forum ricorre chi scopre il protesto solo quando una finanziaria rifiuta un prestito: la raccomandata della banca non è mai arrivata.
Il preavviso di revoca si considera ricevuto anche se torna indietro come "sconosciuto", se spedito al domicilio eletto (art. 9-bis, comma 4, L. 386/1990): se hai cambiato casa senza comunicarlo per iscritto alla banca, i 60 giorni corrono lo stesso.
Devi chiedere un prestito o un mutuo dopo un protesto?
Banche e finanziarie consultano lo stesso Registro: verifica prima tu cosa risulta a tuo nome e se il protesto è già stato cancellato.
- Visura Protesti — controllo nazionale su assegni e cambiali protestati
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Domande frequenti sulla levata del protesto
Cosa significa levata del protesto?
La levata del protesto è l'atto pubblico con cui notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale certifica il mancato pagamento di un assegno (entro 8-15 giorni) o di una cambiale (entro 2 giorni feriali).
Quali sono i termini per la levata di un protesto?
Per l'assegno il protesto va levato entro 8 giorni dalla data se pagabile nello stesso Comune ed entro 15 giorni se pagabile altrove (art. 32 R.D. 1736/1933). Per la cambiale a data certa vale uno dei due giorni feriali dopo la scadenza.
Quando viene pubblicato il protesto nel registro?
Il protesto viene pubblicato entro 10 giorni da quando la Camera di Commercio riceve l'elenco mensile, inviato entro il giorno dopo la fine del mese: un protesto di marzo compare entro metà aprile.
Se pago l'assegno entro 60 giorni vengo protestato lo stesso?
Sì, il protesto viene pubblicato comunque anche se paghi entro 60 giorni. Il pagamento con penale del 10%, interessi e spese evita però CAI e sanzione del Prefetto (art. 8 L. 386/1990).
Cosa si rischia con il protesto?
Con il protesto il tuo nome resta nel Registro fino a 5 anni e, per l'assegno scoperto non pagato in tempo, scattano 6 mesi di revoca in CAI e la sanzione del Prefetto.
Come chiedere la cancellazione del protesto bancario?
Per un assegno bancario la cancellazione dal Registro informatico si chiede dopo 1 anno dalla pubblicazione, con il decreto di riabilitazione del Tribunale di residenza da presentare alla Camera di Commercio. Requisiti e costi nella guida alla riabilitazione del protestato.
Come faccio a sapere se il protesto è già stato pubblicato?
Con una visura protesti, che allo sportello di qualsiasi Camera di Commercio costa 2,00 € a nominativo; online si cerca per nome su registroimprese.it tramite Telemaco. Controlla dopo il 10 del mese successivo alla levata.
- Verifica dei protesti a proprio nome — canali e costi per controllare il Registro e leggere l'esito, omonimi compresi.
- Riabilitazione del protestato — requisiti, costi e tempi del decreto del Tribunale che cancella il protesto.
Fonti ufficiali / Official sources: Camera di Commercio di Cuneo – Guida protesti | Camera di Commercio Riviere di Liguria – Visure e certificati protesti | Registro Imprese – Protesti | Prefettura – FAQ assegni | Banca d'Italia – Dichiarazioni sostitutive del protesto | Normattiva – art. 8 L. 386/1990
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
