Pubblicato il 6 agosto 2026 · Aggiornato il .
In sintesi: cosa sostituisce l'autocertificazione
L'autocertificazione sostituisce a costo 0 € i certificati che attestano stati, fatti e qualità personali già registrati in pubblici registri italiani (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, famiglia anagrafica, titolo di studio, reddito), ma non può mai sostituire i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità UE, di marchio e di brevetto. Le due regole sono fissate rispettivamente dall'art. 46 e dall'art. 49 del DPR 445/2000.
- Costo: 0 €, su carta semplice, senza bollo e senza autentica di firma.
- Chi deve accettarla: Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi, sempre (art. 43 e 74 DPR 445/2000).
- Privati: banche, assicurazioni e agenzie possono accettarla, ma non sono obbligati.
- Mai valida per: certificati medico-sanitari e atti destinati all'estero.
- Se dichiari il falso: sanzione penale (art. 76) e decadenza dal beneficio (art. 75).
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Quali documenti puoi autocertificare e quali no
La regola pratica è una sola: se il dato è già scritto in un registro pubblico italiano lo puoi autocertificare, se richiede una valutazione tecnica o professionale no. La tabella traduce gli articoli 46, 47 e 49 del DPR 445/2000 in un elenco documento per documento.
| Documento o dato | Si può autocertificare? | Forma corretta |
|---|---|---|
| Residenza e cittadinanza | Sì | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Data e luogo di nascita | Sì | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Stato civile e famiglia anagrafica | Sì | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Titolo di studio ed esami sostenuti | Sì | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Reddito, situazione economica, P. IVA | Sì | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Iscrizione ad albi o elenchi della PA | Sì | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Casellario giudiziale e carichi pendenti | Sì, per i propri dati | Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) |
| Qualità di erede o di legale rappresentante | Sì, ma non con l'art. 46 | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) |
| Conformità all'originale di una copia | Sì, ma non con l'art. 46 | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) |
| Certificati medici e sanitari | No, mai | Certificato originale del medico o della ASL (art. 49) |
| Certificati veterinari | No, mai | Certificato originale (art. 49) |
| Origine, conformità UE, marchi, brevetti | No, mai | Certificato originale dell'ente competente (art. 49) |
| Atti da trasmettere all'estero | Di regola no | Certificato o estratto, con apostille o legalizzazione |
Le due righe più fraintese sono quelle dell'art. 47: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è un'autocertificazione. Serve per fatti che non risultano da alcun registro (essere erede, la conformità di una fotocopia) e va firmata davanti al dipendente pubblico o inviata con la copia di un documento d'identità; l'autocertificazione dell'art. 46 si consegna invece senza alcuna autentica.
Chi è obbligato ad accettarla (e chi no)
La Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare l'autocertificazione e, dal 1° gennaio 2012, non possono nemmeno più chiederti il certificato: possono solo acquisire d'ufficio il dato dall'ente che lo detiene (art. 15 L. 183/2011, che modifica l'art. 40 DPR 445/2000). Rientrano nell'obbligo scuole, università, ASL, INPS, Comuni e concessionari di servizi pubblici.
I soggetti privati — banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, datori di lavoro — possono accettarla ma non sono tenuti a farlo (art. 2 DPR 445/2000). È il motivo per cui una banca può ancora pretendere il certificato con timbro: in quel caso il documento va richiesto davvero, e la guida al certificato di residenza spiega cos'è un certificato anagrafico e quando serve l'originale. Se ti serve invece la mappa completa destinatario per destinatario (PA, gestore, privato, giudice, estero), la trovi nella guida su quando vale l'autocertificazione dello stato di famiglia.
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Quando l'autocertificazione non basta — perché il destinatario è un privato o l'atto va all'estero — puoi richiedere il documento online e riceverlo in PDF, senza fare la fila allo sportello.
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Come si compila e si presenta un'autocertificazione
Un'autocertificazione valida si scrive su un foglio bianco in cinque passaggi e non costa nulla: non serve né la marca da bollo né l'autentica della firma (art. 46 DPR 445/2000). L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), gestita dal Ministero dell'Interno, mette anche a disposizione moduli precompilati con i dati già presenti in anagrafe.
- Scrivere nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza in testa al foglio.
- Riportare la formula «consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro ai sensi dell'art. 46».
- Elencare esclusivamente gli stati o le qualità richiesti dall'ufficio, in modo preciso e completo.
- Datare e firmare il foglio a mano, senza recarsi da un pubblico ufficiale per l'autentica.
- Consegnare la dichiarazione all'ufficio, allo sportello, per posta o via email, allegando la copia di un documento d'identità valido se non si firma di persona.
Procedura verificata il 6 agosto 2026 sul portale ufficiale dell'ANPR (anagrafenazionale.interno.it).
Una precisazione che evita respingimenti: l'autocertificazione non ha una scadenza propria, vale finché valgono i dati dichiarati. Una dichiarazione di nascita o di titolo di studio resta quindi valida a tempo indeterminato; una su dati modificabili (residenza, nucleo familiare) va rifatta quando la situazione cambia.
Cosa rischi se dichiari il falso
Chi rende una dichiarazione mendace è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti (art. 76 DPR 445/2000) e, in aggiunta, decade da qualunque beneficio ottenuto grazie a quella dichiarazione (art. 75 DPR 445/2000). Sono due conseguenze distinte e cumulabili: la seconda scatta anche quando l'errore non è doloso.
Le amministrazioni sono tenute a controllare, anche a campione, le dichiarazioni ricevute (art. 71 DPR 445/2000), interpellando direttamente l'ente che detiene il dato. Il rischio concreto non è la malafede, ma l'imprecisione: un titolo di studio con la denominazione sbagliata o un nucleo familiare non aggiornato dopo un trasloco bastano a far decadere il beneficio.
Casi particolari: se l'ufficio la rifiuta o sei cittadino straniero
Il caso più segnalato dai cittadini è un ufficio pubblico che rifiuta l'autocertificazione e pretende il certificato: è un comportamento illegittimo, perché la mancata accettazione di una dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, DPR 445/2000), e lo è anche la semplice richiesta del certificato da parte della PA (art. 74, comma 2, lett. a). La reazione corretta è documentale, non verbale: chiedi per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni del rifiuto e invia copia della richiesta al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) competente per il territorio dell'ufficio.
Due limiti riguardano i cittadini stranieri e i documenti diretti fuori dall'Italia. I cittadini di Stati non UE regolarmente soggiornanti possono autocertificare solo i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici (art. 3 DPR 445/2000): un matrimonio celebrato all'estero e mai trascritto non rientra. Per gli atti destinati all'estero, invece, serve il certificato o l'estratto vero e proprio, con apostille o legalizzazione.
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Se il destinatario è un privato, l'autorità giudiziaria o un ufficio estero, l'autocertificazione non basta: ottieni il documento ufficiale online e ricevilo in PDF, comodamente da casa.
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Domande frequenti sull'autocertificazione
Come si fa un'autocertificazione?
Servono 5 elementi su un foglio di carta semplice: i tuoi dati anagrafici, il richiamo al DPR 445/2000, i dati che dichiari, la data e la firma. Non serve né bollo né autentica; se non la consegni di persona, allega la copia di un documento d'identità.
Cosa sostituisce l'autocertificazione?
Sostituisce a costo 0 € i certificati che attestano stati, fatti e qualità già registrati dalla Pubblica Amministrazione: nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, famiglia anagrafica, titolo di studio, reddito, iscrizione ad albi, casellario giudiziale. La sostituzione è definitiva: il certificato non va presentato in seguito.
Qual è la differenza tra autocertificazione e certificato?
Il certificato è firmato dall'ente che detiene il dato, l'autocertificazione dal cittadino stesso sotto la propria responsabilità (DPR 445/2000). Verso la PA hanno lo stesso effetto; verso i privati solo il certificato è sempre accettato.
Quali certificati non si possono autocertificare?
No: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità UE, di marchio e di brevetto non sono mai sostituibili (art. 49 DPR 445/2000). A questi si aggiungono gli atti destinati all'estero e i rapporti con l'autorità giudiziaria.
L'autocertificazione ha valore legale?
Sì, ha lo stesso valore del certificato che sostituisce nei rapporti con la PA e con i gestori di pubblici servizi (DPR 445/2000), che sono obbligati ad accettarla. La responsabilità del contenuto è però del dichiarante, con sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace.
Quanto dura un'autocertificazione?
No, non ha una scadenza propria: vale finché restano veri i dati dichiarati. Le dichiarazioni su dati immutabili, come la data di nascita o un titolo di studio, non scadono mai; quelle su dati che cambiano, come la residenza, vanno rifatte quando la situazione muta.
Una banca può rifiutare l'autocertificazione?
Sì, i soggetti privati possono accettarla ma non sono obbligati (DPR 445/2000). Aggiungere la clausola con cui autorizzi il privato a verificare i dati presso le amministrazioni competenti aumenta le probabilità che venga accolta.
Cosa fare se un ufficio pubblico rifiuta l'autocertificazione?
Il rifiuto è illegittimo e costituisce violazione dei doveri d'ufficio (DPR 445/2000, art. 74). Chiedi per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni del diniego e invia copia della richiesta al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura competente.
Quanto costa il servizio di Visu-Info e come si disdice?
Visu-Info è un servizio in abbonamento: dopo un periodo di prova iniziale a costo ridotto si rinnova a 49,90 €/mese, disdicibile in qualsiasi momento dall'area personale, con 14 giorni di diritto di recesso e garanzia soddisfatti o rimborsati. L'autocertificazione resta sempre gratuita: l'intermediario si paga solo quando serve davvero il certificato originale.
- Certificato di residenza online — come scaricarlo da ANPR con SPID e quando serve davvero il bollo da 16 €.
- Certificato di nascita: usi e validità — quale documento di nascita serve per ogni uso e perché per l'estero non basta la dichiarazione.
Fonti ufficiali / Official sources: ANPR – Autocertificazione | Dipartimento della Funzione Pubblica – Autocertificazione | Prefettura – Linee guida DPR 445/2000 | Normattiva – DPR 445/2000 | Normattiva – L. 183/2011
Articolo aggiornato a / Article updated: . Le tariffe e le procedure indicate fanno riferimento alla normativa vigente. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul portale ufficiale.
